Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica 89/336/CEE (EMC)
DIETRO SEGNALAZIONE DI ALCUNI COLLEGHI , CHE SI
SONO VISTI SEQUESTRARE E MULTARE PER PRODOTTI ACQUISTATI REGOLARMENTE
DA AZIENDE LOCALI O IMPORTATORI OCCASIONALI , MA' PRIVI DI MARCHIO "CE"
O IN ALTRI CASI ( PIU' GRAVI ) CON MARCHIO" CE" CONTRAFFATTE,
HO RITENUTO DOVEROSO INFORMARVI DI QUESTI EVENTI EVITANDOVI DI INCORRERERVI
INCONSAPELVOMENTE .
ALCUNI PRODOTTI CONTESTATI
 |
TELECAMERA SENZA FILI
A FREQUENZA 1200 MHZ - ( NON CONSENTITA ) E PRIVO DI MARCHIO CE |
 |
PRODOTTO
PRIVO DI MARCATURA CE |
Come ormai tutti i produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche sanno, la messa sul mercato dei loro prodotti è
vincolata all'obbligo della Certificazione di conformità CE.
A questo punto sorgono spontanee alcune domande:
a) Perché si è sentita l’esigenza
della la Marcatura CE?
b) cos'è la certificazione CE?
c) chi ne va soggetto?
d) quali direttive occorre soddisfare?
e) come lo si deve realizzare?
Di seguito cercheremo di dare una risposta a questi dubbi, precisando
che le varie Direttive devono essere comunque interpretate e la pratica
applicazione in casi specifici è vincolata a decisioni prese
in merito dalla Commissione della Comunità.
a) Perché
si è sentita l’esigenza della la Marcatura CE?
Innanzi tutto, per comprendere il significato della marcatura
CE, occorre fare una breve premessa sui motivi che hanno portato alla
definizione di tale sistema di regolamentazione della vendita dei prodotti.
L'obiettivo che la Comunità ha perseguito nelle tappe fondamentali
per la realizzazione del Mercato Unico (Trattato di Roma (1957), Atto
Unico (1986) ecc.) è stato quello di garantire la libera circolazione
di persone, merci, capitali e servizi all'interno di un grande mercato,
prescrivendo nello stesso tempo la sicurezza e la salute dei lavoratori
e la sicurezza e la protezione dell'ambiente e dei consumatori. Un primo
ostacolo alla realizzazione di tale obiettivo era costituito dalle barriere
doganali, tecniche e legali esistenti tra i paesi membri che impedivano
il libero scambio sia direttamente (barriere doganali) sia indirettamente
(barriere tecniche e legali). Pertanto per poter attuare l' obiettivo
primario occorreva:
1) armonizzare le norme tecniche utilizzate
nei vari paesi onde evitare ai costruttori la necessità di costruire
prodotti diversi a seconda del paese di destinazione;
2) armonizzare le procedure di importazione
e autorizzazione alla vendita di beni che o per caratteristiche costruttive
o di destinazione (luoghi e modi di utilizzo) erano regolamentati da
leggi nazionali in quanto ritenuti "pericolosi";
3) fissare delle modalità di valutazione
univoche del rispetto delle caratteristiche di sicurezza.
Le direttive emanate precedentemente al "Nuovo Approccio",
eccetto la Direttiva Bassa Tensione che aveva anticipato le caratteristiche
fondamentali delle nuove direttive, avevano trovato difficoltà
pratiche di applicazione in quanto:
- continuavano a permanere legislazioni nazionali che regolamentavano
l'autorizzazione alla messa in commercio degli apparecchi; tali legislazioni
prevedevano procedure diverse da paese a paese sia per la designazione
dell'ente competente di riferimento sia per la definizione dei requisiti
tecnici degli apparecchi stessi.
- erano "statiche"; infatti riportando il riferimento ad una
precisa norma tecnica o peggio ancora prescrivendo i requisiti tecnici
necessari per le apparecchiature comprese nel campo di applicazione
non prevedevano la naturale evoluzione del progresso tecnologico e scientifico
con il conseguente rapido superamento di prescrizioni destinate in breve
a divenire obsolete;
- non fissavano articolate modalità di certificazione, ma erano
spesso basate sulla sola autocertificazione qualunque fosse l'apparecchiatura
in oggetto ed il suo grado di pericolosità.
Per superare tali problemi, l'Unione Europea (allora Comunità
Europea) ha affrontato in maniera sistematica la problematica della
normazione e certificazione dei prodotti con la Risoluzione del Consiglio
relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica
e normalizzazione (85/C136/01). La materia è stata poi ripresa
in modo più organico e complessivo con la Risoluzione del Consiglio
(1989) concernente un approccio globale in materia di valutazione della
conformità.
L'idea di base è quella che le Direttive devono riportare i requisiti
minimi (di principio) di sicurezza, rinviando alle norme tecniche armonizzate
l'applicazione dei principi stessi ( Direttive Nuovo Approccio). L'applicazione
delle norme tecniche rimane comunque facoltativa. L'applicazione delle
norme tecniche armonizzate è presunzione di conformità
ai requisiti essenziali; in alternativa il costruttore dove dimostrare
di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente a quello fissato
dalle norme (in tal caso tale dimostrazione deve essere avallata da
un Organismo Notificato). Si è così posto fine alla proliferazione
di direttive particolari eccessivamente tecniche sui singoli prodotti
evitando così di doverle aggiornare per adeguarle alla tecnica
in continua evoluzione. D'altra parte il campo di applicazione delle
direttive secondo il Nuovo Approccio viene ad essere rivolto a vaste
categorie di prodotti.
b) cos'è la certificazione CE?
In merito alla valutazione della conformità per la marcatura
CE lo stesso Consiglio, con la decisione del 13 dicembre 1990 ha previsto
9 diversi modelli di procedura (denominati "moduli") che si
riferiscono sia alla fase di progettazione sia alla fase di produzione
del prodotto.
I vari moduli differiscono sia nel grado di estensione della documentazione
tecnica che il fabbricante deve sottoporre all'organismo notificato
(ente cioè abilitato alla esecuzione dei controlli) per dimostrare
la conformità della progettazione ai requisiti essenziali stabiliti
dalla Direttiva CEE applicabile, sia il grado di estensione dei controlli
e delle prove ad opera dell'organismo medesimo, sia ancora nel grado
di estensione del sistema di qualità dell'azienda alle varie
fasi del processo produttivo.
La marcatura CE altro non è, pertanto, che la dichiarazione palese
di conformità ai requisiti della direttiva di riferimento.
c) chi ne va soggetto?
La risposta alla terza domanda, ovvero chi ne va soggetto? è
tutti, cioè tutti i costruttori o gli importatori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, dall'apparecchio di illuminazione, all'elettrodomestico
alla scheda elettronica al Personal Computer o al PLC ed azionamento
per applicazioni industriali.
d) quali direttive occorre soddisfare?
La risposta alla quarta domanda, quali direttive occorre soddisfare?
è già più difficoltosa, infatti esistono più
direttive della Comunità Europea che devono essere soddisfatte
per l'applicazione del marchio di conformità CE, ad esempio:
• Direttiva sulla Compatibilità
Elettromagnetica (CEE 89/336 +92/31 + 93/68)
• Direttiva sulla sicurezza elettrica dei prodotti (Bassa Tensione)
(CEE 73/23 +93/68)
• Direttiva Macchine (CEE 89/392 + 91/368 + 93/044)
• Direttiva sulle apparecchiature terminali per Telecom etc. (CEE
92/263)
• Altre direttive specifiche
La definizione delle direttive (e quindi delle normative tecniche
e relative prove da eseguire) dipende dal tipo di prodotto che si intende
certificare. Diamo qui degli esempi: un elettrodomestico, come un apparecchio
di illuminazione, dovrà soddisfare la direttiva EMC e quella
sulla Sicurezza elettrica (Bassa Tensione); un calcolatore dovrà
soddisfare la Direttiva EMC, quella sulla Sicurezza elettrica e se collegato
a linee telefoniche, la Direttiva ITE; un'apparecchiatura industriale
o macchinario dovrà soddisfare le Direttive EMC, le direttive
Sicurezza Elettrica e le direttive Macchine.
e) come lo si deve realizzare?
A questo punto occorre definire la procedura che permette di
arrivare alla marcatura CE, per rispondere alla domanda come la si deve
realizzare? Come già accennato le procedure di certificazione
sono diverse a seconda della direttiva e, in certi casi, a seconda del
tipo di prodotto rientrante nel campo di applicazione di una direttiva.
Ad esempio:
- Direttiva Macchine. In particolare la Direttiva Macchine (89/392 e
successive modifiche ed integrazioni 91/368, 93/44 e 93/68) è
una direttiva di tipo "Nuovo Approccio".
Per la procedura di certificazione la direttiva prevede sostanzialmente
una classificazione delle macchine in due classi, indicando nell'Allegato
IV della direttiva le macchine ritenute più pericolose e quindi
soggette all'intervento di un Organismo Notificato, ovvero di un ente
riconosciuto, con decreto ministeriale, competente dal punto di vista
tecnico e dotato di quei requisiti di imparzialità e riservatezza
che devono essere posseduti da una parte terza. In particolare, mentre
per tutte le macchine non indicate nell'allegato IV e comprese nel campo
di applicazione della direttiva è sufficiente una dichiarazione
di conformità del costruttore, che comunque dovrà allestire
un fascicolo tecnico in cui descrive come ha soddisfatto i requisiti
essenziali della direttiva (modulo A di certificazione), per le macchine
comprese nell'allegato IV il costruttore deve sottoporre la macchina
all'esame di un Organismo Notificato. Se il costruttore ha seguito le
norme armonizzate per la progettazione e realizzazione della macchina
può scegliere, se sottoporre il modello della macchina all'esame
dell'Organismo Notificato, se sottoporre solo il fascicolo tecnico all'esame
dell'Organismo Notificato, se inviare il fascicolo tecnico all'Organismo
Notificato che ne accuserà ricevuta e lo conserverà. Ovviamente
ognuna di queste possibilità presenta costi diversi, ma anche
livelli di garanzia diversi per il costruttore.
- Direttiva Bassa Tensione e Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica.
La Direttiva Bassa Tensione (CEE 73/23 e CEE 93/68) si applica a tutti
i prodotti elettrici/elettronici a tensione in corrente alternata compresa
tra 50V e 1000V ed in corrente continua compresa tra 75 e 1500V). Tale
direttiva prescrive che gli apparecchi devono essere sicuri relativamente
ai pericoli elettrici, termici e di incendio. Questa direttiva non costituisce
una novità in quanto è stata emanata nel 1973 dalla Comunità
Europea e fin dal 1977 (legge 791) è stata recepita in Italia.
Con la modifica CEE 93/68 si è estesa la possibilità della
marcatura CE anche per la Direttiva Basa Tensione, marcatura facoltativa
dal 1/1/95 ed obbligatoria dal 1/1/97.
La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (CEE 89/336), recepita
in Italia con Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 476, prescrive
l'obbligo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, affinchè
possano essere immesse nel mercato comunitario, di soddisfare ai requisiti
seguenti:
a) i disturbi elettromagnetici
da esse generati devono essere limitati ad un livello che permetta agli
altri apparecchi radio e di telecomunicazione di funzionare in modo
conforme alla loro destinazione;
b) devono avere
un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi
elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla
loro destinazione.
Tale Direttiva è entrata in vigore in modo cogente dal 1/1/96.
Per entrambe le direttive si applica il cosiddetto modulo A
di certificazione (Approccio Modulare secondo Decisioni del Consiglio
90/683/CEE del 13 dicembre 1990 e 93/465/CE del 22 luglio 1993 concernenti
"i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione
della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione
della marcatura CE di conformità da utilizzare nelle direttive
di armonizzazione tecnica"). In pratica il fabbricante deve accertare
e dichiarare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva,
o a sua scelta, alle norme armonizzate applicabili, provandolo con l'allestimento
di un "fascicolo tecnico della costruzione". Quest'ultimo
può comprendere le informazioni sulla progettazione, la costruzione
ed il funzionamento del prodotto e comprenderne una descrizione generale
che includa, anche per le varianti, i disegni e gli schemi di progettazione
e costruzione, i risultati dell'analisi dei rischi applicabili, con
un elenco delle norme e delle soluzioni alternative adottate per soddisfare
i requisiti essenziali, quelli dei calcoli, delle prove e dei controlli,
le istruzioni per l'uso. Inoltre il fabbricante deve assicurare di aver
preso le misure necessarie perchè il processo di fabbricazione
sia tale da rendere e da mantenere il prodotto conforme alla documentazione
tecnica ed ai requisiti della direttiva applicabili.
A questo punto il fabbricante può apporre la marcatura CE sul
suo prodotto ed immetterlo sul mercato.
Riassumendo la procedura di marcatura CE consiste nelle seguenti operazioni:
• Stesura del fascicolo tecnico
complessivo, comprendente:
1) le prove richieste per la certificazione..
2) tutta la documentazione tecnica del prodotto
3) allestimento di un criterio di controllo e mantenimento della conformità
di tutti i prodotti al capostipite provato.
• Archiviazione del Fascicolo Tecnico a disposizione delle Autorità
competenti per almeno 10 anni dalla data dell'ultimo prodotto immesso
sul mercato .
• Redazione da parte del fabbricante per ciascun modello della
"Dichiarazione Europea di conformità" sulla base delle
prove eseguite.
• Apposizione su ogni prodotto venduto del marchio CE.
Il marchio CE deve essere applicato su tutti i prodotti immessi
sul mercato (sulla carcassa dello stesso e se questo non fosse possibile
sul manuale d'uso o, in ultima analisi, sul certificato di garanzia).
Come si vede da questo quadro, malgrado il modulo A di certificazione
non richieda l'intervento obbligatorio di una parte terza, risulta invece
obbligatoria l'effettuazione delle prove che dimostrino la conformità
dei prodotti ai requisiti. Inoltre si richiede al fabbricante una conoscenza
approfondita ed aggiornata delle normative per evitare errori o omissioni.
In una tale situazione può essere conveniente per il fabbricante
rivolgersi ad un istituto indipendente, meglio se riconosciuto come
competente ed imparziale come è un organismo notificato che disponga
delle conoscenze necessarie nel campo della normativa e che sia in grado
di effettuare le prove richieste. In particolare il centro CETACE è
organismo notificato a livello europeo dal Ministero dell'Industria
per la Direttiva Macchine e per la Direttiva Bassa Tensione, ed è
pertanto autorizzato a rilasciare certificati di conformità su
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè su dispositivi
di sicurezza (es. dispositivi elettrosensibili, blocchi logici per dispositivi
a due mani, schermi logici automatici).
Va ricordato a tale proposito come l'attestazione di conformità
di parte terza possa risolvere annose dispute contrattuali incentrate
sulla dichiarazione di conformità; inoltre i prodotti certificati
possono usufruire di premi particolarmente vantaggiosi nella stesura
delle polizze assicurative "R.C. Prodotti".
LE SANZIONI
Le sanzioni come previste dal D.Lgs 615/96 riguardano chiunque
immetta sul mercato, commercializzi all’ingrosso o al dettaglio,
distribuisca o installi apparecchi non conformi ai requisiti (pagamento
di una somma da lire 8 milioni a 48 milioni ed una somma da lire quarantamila
a lire 200.000 per ciascun apparecchio) oppure apparecchi conformi ma
sprovvisti della marcatura CE o del corredo delle relative attestazioni
(pagamento di una somma da lire 4 milioni a 24 milioni ed una somma
da lire 20.000 a lire 120.000 per ciascun apparecchio). Inoltre sono
previste sanzioni da lire 5 milioni a lire 30 milioni anche per chiunque
promuova pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni
della direttiva.
Nel caso in cui vengano immessi sul mercato apparecchi che non soddisfano
i requisiti stabiliti, oppure risultino privi di attestazione di conformità,
questi vengono dapprima sequestrati quindi, se entro sei mesi non si
provvede alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato, scatta la
confisca (come previsto dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981).
Anche per gli utilizzatori finali sono previste sanzioni da 50.000 lire
a 300.000 se gli apparecchi acquistati sono privi di marcatura CE o
se vengono modificati in modo tale da non soddisfare i requisiti essenziali.
CETACE (Centro Taratura e Certificazione) attivo da tempo nel settore
delle prove di conformità dei prodotti alle norme tecniche di
applicazione della direttiva Bassa Tensione e della Direttiva Macchine
esegue anche prove emc. In particolare possono essere eseguite prove
di armoniche, flicker, misure di tensione di disturbo, prove di perdite
di inserzione sugli apparecchi di illuminazione, prove di immunità
ai burst ed alle scariche elettrostatiche. Le prove non direttamente
eseguite vengono commissionate a laboratori di provata esperienza e
competenza. Inoltre CETACE, in quanto riconosciuto Centro Informativo
IMQ, può fornire tutte le indicazioni sulle procedure di certificazione,
i servizi IMQ (Organismo Competente per la Direttiva compatibilità
elettromagnetica), le modalità di applicazione delle procedure
di estensione mediante fascicoli tecnici.
VI INVITIAMO A NON SOTTOVALUTARE IL FENOMENO ED INFORMARE IL
VOSTRO EVENTUALE ACQUIRENTE . CHE MULTATO PER L'ACQUISTO POTREBBE RIVALERSI
SUL VOSTRO PUNTO VENDITA CON RELATIVE CONSEQUENZE LEGALI , LA STESSA
INFORMAZIONE LA POTETE UTILIZZARE PER VALORIZZARE I VOSTRI PRODOTTI
( MARCATURA CE - GARANZIA - QUALITA') RISPETTO ALLA IMPORTAZIONE SELVAGGIA
CHE STIAMO VIVENDO NEL NOSTRO SETTORE , INOLTRE DIVERSE AZIENDE DEL
SETTORE HANNO PRESENTATO ESPOSTI AL MINISTERO COMPETENTE ED ALLA POLIZIA
POSTALE PER COMBATTERE IL FENOMENO ILLEGALE .
LINK GUARDIA DI FINANZA REGOLAMENTAZIONE
http://www.gdf.it/RIVISTA/Sitorivista/Anno%201999/Rivista%204-1999/ARTICOLI/13possemato.html
CORDIALI SALUTI
ILRIPARATORE